[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Legittima difesa dalla demagogia

L’ultimo agghiacciante episodio è accaduto a Budrio, in provincia di Bologna. Un barista è stato ucciso da un rapinatore. Quella pistola che ha sparato a un uomo che stava cercando di difendersi dentro le sue mura, rimbomberà nell’aula della Commissione Giustizia della Camera dove è in esame la modifica della “legittima difesa”.

Si tratta di un tema particolarmente delicato, perché deve garantire il diritto di difendersi da un’aggressione, cosa ben diversa dal farsi giustizia da soli. Ora c’è il rischio che l’emotività, come del resto spesso è accaduto nel nostro Paese, o peggio ancora, le strumentalizzazioni, pesino nel dibattito che è destinato ad approdare presto in Aula a spezzare un equilibrio che il nostro Codice penale è riuscito a raggiungere.

Vorrei fare due premesse. La prima è che la sicurezza è un tema che non è di destra o di sinistra. La sicurezza è un diritto dei cittadini e garantirla è compito delle istituzioni. Di destra o di sinistra possono essere le strade più efficaci per cercare di garantirla. La seconda è che il dramma di Budrio non ha niente a che vedere con il tema della “legittima difesa”. Se anche la vicenda non fosse finita in modo così drammatico, se anche il barista fosse riuscito, anche sparando, ad avere la meglio su chi si era introdotto armato nel suo bar, a lui sarebbe stata riconosciuta la “legittima difesa”. Il codice penale non lascia spazio ad altra interpretazione. E per valutare se sia davvero necessaria una modifica legislativa o se, invece, quella modifica rischi di essere inutile se non addirittura controproducente, bisogna sapere cosa già prevede il nostro ordinamento,

L’art. 52 del codice penale è chiaro. Non è punibile chi ha commesso il fatto per difendere un diritto contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa. In caso di aggressione in una abitazione o in ogni altro luogo ove si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, la “proporzione tra difesa ed offesa” è presunta quando: a) vi è anche solo il pericolo di essere aggrediti; b) la vittima usa un’arma legittimamente detenuta; c) a rischio non è solo l’incolumità delle persone aggredite ma anche la tutela dei “beni propri o altrui”: Quando un ladro o un rapinatore entra, quindi, in una abitazione o in un luogo provato, vi è una presunzione non solo di “proporzionalità” tra la condotta dell’aggressore e la reazione della vittima, ma anche una presunzione di pericolo. E ben diversa, del resto, la situazione di chi spara e colpisce, anche mortalmente, chi sta rubando una mela in un giardino e chi reagisce contro chi entra a casa tua per rubare, rapinare, violentare.

Non solo: la non punibilità è prevista, giustamente, anche in presenza della cosiddetta “legittima difesa putativa”, quando cioè, pur in assenza di un “pericolo attuale di un’offesa ingiusta”, si ritiene in buona fede di trovarsi in una simile situazione, per paura, per la situazione psicologica che si vive in momenti così drammatici. Tanto è vero che il proprietario di un negozio, accusato di omicidio per aver sparato contro due ladri che stavano scappando in auto, è stato assolto perché aveva agito nella convinzione, poi dimostratasi errata, che fossero armati e stessero per sparare. Non si può certo dire, quindi, che i giudici non tengano conto, nelle loro valutazioni, della situazione psicologica, del turbamento psichico, della paura se non del terrore che si vive in simili situazioni.

Proprio per questo è importante che non si cancelli una norma di salvaguardia quale quella dell’eccesso colposo di “legittima difesa” che alcune proposte di legge vogliono eliminare. […]

[an error occurred while processing this directive]