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Riforma 7: NO ALLA CORRIDA IN ITALIA, SI' ALL'ITALIA PRIMO PAESE CORRIDA-FREE AL MONDO

Adozione di iniziative indirizzate all'abolizione della Corrida in Italia

No alla Corrida in Italia



Da tempo l'Italia è stata superata dalla Spagna in quello che dovrebbe essere uno dei settori fondamentali per il rilancio del paese: il turismo. La Spagna è terza nel mondo per numero di visitatori e al secondo per fatturato. L'Italia tristemente quinta in entrambe le classifiche. E perché? Perché l'Italia non ha avuto il coraggio di fare concorrenza diretta alla Spagna dicendo chiaramente NO ALLA CORRIDA IN ITALIA.

L'Italia dispone già di una legge che impedisce gli spettacoli che comportano sevizie o strazio per gli animali, l'articolo 544-quater del codice penale, ma quasi se ne vergogna, non la pubblicizza, e soprattutto non fa esplicito riferimento alla Corrida.

L'Italia deve fare benchmarking competitivo nei confronti della Spagna qualificandosi come primo paese al mondo Corrida-free.

Assieme all'introduzione dell'esplicito riferimento nell'articolo 544-quater, deve essere lanciata una specifica campagna volta a strappare turisti al nostro concorrente più prossimo, che, nonostante le sue meraviglie, è pur privo di città d'arte del livello di Venezia e Roma, eppure riesce ad attirare un numero sempre maggiore di visitatori.

Quanti turisti vegetariani, vegani, non-violenti, animalisti, continuano incoerentemente, ipocritamente, ad affollare le spiagge e le piazze di un paese che sevizia animali innocenti per il solo gusto del sangue e della violenza? È ora di richiamare questi turisti, ma non solo, alla bellezza, alla innata bontà di un paese che ha scelto come proprie bandiere la mamma, la pizza e il mandolino e non un toro dissanguato. 

DICIAMO INSIEME NO ALLA CORRIDA IN ITALIA, SI' ALL'ITALIA PRIMO PAESE CORRIDA-FREE AL MONDO.

Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. 
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
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